Si avvicina il periodo della dichiarazione dei redditi. Sai quali sono gli sgravi fiscali per i lavoratori domestici?
La famiglia che assume direttamente il personale domestico, o si avvale di una Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero, ha diritto a due misure di sgravi fiscali in fase dichiarazione dei redditi (730): la detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti e la deduzione dei contributi.
Ecco di seguito le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per usufruire di entrambi i benefici.
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La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante
- una cooperativa di servizi per personale specializzato; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso
- un’agenzia per il lavoro (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore).
Altre precisazioni
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
La deduzione dal reddito imponibile dei contributi
Un’altra misura a favore delle famiglie che usufruiscono di personale domestico è la deduzione dei contributi, che di fatto va ad abbassare l’imponibile IRPEF del datore di lavoro della badante (questo vale anche per colf, babysitter, ecc).
Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’imposto massimo di 1.549,37 euro.
La detrazione delle spese per l’assistenza a persone non autusufficienti è compatibile con la deduzione dei contributi, possono quindi essere richieste entrambe.
Alcuni consigli finali:
- Detrae e deduce il datore di lavoro, che è anche il titolare o il cointestatario (no solo firma) del contro corrente da cui esce il pagamento dello stipendio, dei contributi e gli altri oneri, oppure che paga la fattura dell’Agenzia per il Lavoro
- In fase di dichiarazione dei redditi vanno presentati
- SE la badante è assunta dalla famiglia: CUD della badante e cedolini MAV, con la distinta di pagamento, che deve essere fatta tramite sistema di pagamento tracciabile (no contanti).
- SE la badante è assunta dall’Agenzia per il Lavoro: copia delle fatture con allegata la distinta di pagamento e la certificazione annuale dei contributi versati.
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